(red) – Alla luce della notifica del provvedimento di sospensione dal ruolo conferitogli dalle libere consultazioni del giugno 2018, analizzando il provvedimento inviato al Sindaco, ai Consiglieri comunali ed alla giunta, abbiamo elaborato una serie di annotazioni che potrebbero mettere in seria discussione il succitato atto. Ecco le osservazioni al provvedimento, e brevi considerazioni, in merito alla presunta illegittimità dell’atto amministrativo, del Prefetto di Napoli che potrebbero in caso di ricorso renderlo inefficace.

PREMESSO CHE

  1. In data 26/02/2022 veniva notificato al Sindaco, Giunta e Consiglieri Comunali tutti, attraverso PEC e/o il corpo di Polizia Locale,  il provvedimento a firma del Prefetto di Napoli ,proveniente dalla Prefettura di Napoli area II con il quale è stato disposto in via cautelare la sospensione dalla funzione elettiva dell’Amministrazione in carica nel Comune di Castellammare di Stabia e guidata dal Sindaco Gaetano Cimmino.
  2. Il provvedimento è stato emesso in attesa del perfezionamento dell’iter amministrativo di scioglimento che seguirà al provvedimento del Presidente della Repubblica.
  3. In particolare il provvedimento così dispone : “ ….. DECRETA … Per i motivi di cui in premessa,  Il Consiglio, il Sindaco e la Giunta Comunale di CASTELLAMMARE DI STABIA sono sospesi , in via cautelare, dalla carica ricoperta e da ogni altro incarico ad essa connesso, in attesa del perfezionamento dell’iter procedurale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica, al fine di evitare il perpetrarsi di situazioni che possano compromettere il normale svolgimento dell’ attività istituzionale deIl’ ente. Il dott. Raffaele Cannizzaro -Prefetto a riposo, il dotto Mauro Passerotti, viceprefetto e la dott.ssa Rosa Valentino, Dirigente di seconda Fascia Area I sono nominati Commissari per la provvisoria amministrazione dell’Ente …”.
  4. La sospensione cautelare è stata emessa sulla scorta di una motivazione che nel gergo giuridico-amministrativo viene definita per relazionem in quanto si richiamano altri atti e provvedimenti infatti, in esso così è dato leggere “… VISTA la relazione conclusiva qui rassegnata dalla predetta Commissione d’indagine, da cui sono emersi chiari elementi di collegamenti diretti ed indiretti degli Organi elettivi del Comune di Castellammare di Stabia con la criminalità organizzata, nonché forme di condizionamento dell’attività amministrativa che compromettono la libera rideterminazione dei medesimi ed il buon andamento della civica amministrazione con grave pregiudizio dei pubblici servizi e degli interessi generali della collettività amministrativa…”;
  5. Inoltre, nel sopra richiamato provvedimento si legge anche: “… LETTA la comunicazione 11.15951 /’24 in data odierna, con la quale il Ministro dell’Interno ha reso noto che il Consiglio dei Ministri, nella seduta svoltasi il 24febbraio 2022 ha dichiarato lo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia e l’affidamento della gestione dell’Ente ad una Commissione straordinariacomposta …” ;
  6. Infine, si legge ancora “….TENUTO CONTO che dalla cennata relazione, è emersa una grave situazione di ·compromissione dell’ apparato burocratico dell’Ente, e che tale condizionamento necessita l’immediata adozione, in via cautelare, del provvedimento di sospensione del Sindaco, nonché dei componenti del Consiglio e della Giunta Comunale di Castellammare di Stabia, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell’art. 143 del D. Lgs. 267/00. con l’urgente insediamento dell’Organo commissariale, al fine di assicurare l’immediata regolarità ed esattezza dell’attività gestionale dell’Ente, nelle more dell’adozione del decreto di scioglimento del locale Civico Consesso da parte del Presidente della Repubblica..”;
  7. Il provvedimento de quo si palesa illegittimo per difetto di motivazione, così come contemplato dall’ex art. 3 L. 241/1990.

Tanto premesso, il provvedimento in questione si palesa illegittimo per violazione dell’art. 3 L. 241/1990 la quale impone che l’atto debba essere adeguatamente motivato.

Invero, sebbene il decreto prefettizio indica una motivazione per relationem indicando gli atti su cui si fonda è palesa la sua illegittimità non essendo allo stato tali atti disponibili atteso che il provvedimento del Presidente della Repubblica non è stato ancora emesso.  

Sul punto si evidenzia che la motivazione per relationem è legittima a condizione che siano indicati e resi disponibili gli atti cui si fa rinvio.

Ciò significa che l’interessato deve avere la possibilità di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

lo scioglimento infatti è disposto mediante la firma del Presidente della Repubblica e viene nell’ immediato comunicato al Parlamento e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, su proposta del Ministro dell’Interno, previa delibera del Consiglio dei Ministri

E’ evidente quindi che la motivazione per relationem è illegittima non solo per la violazione dell’art. 3 L. 241/1990, ma anche per violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.)  

Inoltre, nel decreto di sospensione manca anche l’indicazione dei modi e dei tempi in cui può essere impugnato oltre che dell’autorità Giudiziaria innanzi alla quale procedere all’impugnazione.

Al momento potrebbero essere questi gli elementi di illegittimità del decreto di sospensione che abbiamo individuato, in attesa di conoscere poi i criteri oggettivi e soggettivi contenuti eventualmente nella relazione della Commissione di accesso ai fini della sussistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata che, per quanto si comprende nella motivazione per relationem, riguarderebbero per lo più un alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi.

Invero, secondo l’art. 143 TUEL, i fatti accertati devono avere il carattere di concretezza, univocità e rilevanza, e la sussistenza di tali caratteri la potremmo verificare solo al momento della conoscenza della relazione nella sua interezza. Cosa che a quanto pare, secondo quanto anticipato da alcune testate giornalistiche nazionali e di rilievo, potrebbero essere in possesso di alcuni giornalisti di chiara collocazione partitica, considerate le “anticipazioni” che avrebbero pubblicato in esclusiva.

A questo punto sarebbe molto facile per qualche ex-consigliere mettere in difficoltà la Prefettura, basterebbe semplicemente chiedere di poter visionare gli atti richiamati nel decreto notificato agli interessati e, nell’ipotesi di mancato accesso, si potrebbe evidenziare l’illegittimità del provvedimento che, di certo non cambierà le sorti politicamente prestabilite, comunque potrebbe trasformarsi in una strategia difensiva da utilizzare successivamente al fine di mettere in risalto l‘illegittimità del comportamento della pubblica amministrazione all’atto finale dello scioglimento, visto che i media e le forze politiche di opposizione stanno ricalcando, e cavalcando la motivazione, che non si è trattato di un provvedimento politico ma giuridico e giudiziario.

Del resto sarà importante conoscere, oltre alla relazione della Commissione di Accesso, anche la relazione fatta dal procuratore competente per territorio e  quella del comitato provinciale della sicurezza pubblica contenute nella relazione che il Prefetto ha inviato al ministro.

Castellammare di Stabia li 01/03/2022

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