(Red) – Un’udienza prevista alle 11,30 davanti al Collegio del Consiglio di Stato, presieduto dal Presidente dott. Greco con relatore il dott. D’Angelo, che ha avuto inizio alle ore 12,20 con la presenza in aula del prof. Clarizia e dell’avv. Siniscalchi, in rappresentanza dell’ex Sindaco Cimmino che, insieme ad altri 19 ex-amministratori stabiesi, ha presentato ricorso al Tar, avverso lo scioglimento per presunte infiltrazioni camorristiche; insoddisfatti del provvedimento di primo grado, ricorrenti hanno adìto il Consiglio di Stato, lamentando soprattutto l’applicazione – da parte del Giudice di prime cure – del criterio del “E’ più probabile che non”. Una tesi che il prof. Clarizia ha provato a smontare sin da subito impiantando l’arringa difensiva, oltre che sugli atti depositati a corredo del ricorso, su due punti fondamentali così esordendo:

“Quanto bisogna rappresentare a questo Eccellentissimo Collegio è il dato oggettivamente incontestabile per cui l’Amministrazione dello Stato, nel corso del giudizio di primo grado, ha del tutto omesso di depositare in giudizio la documentazione allegata alla Relazione Prefettizia, in aperta violazione dell’ordinanza istruttoria del TAR Lazio n. 3525/2022. La predetta documentazione, infatti, non è stata versata agli atti né nel plico cartaceo, che conteneva esclusivamente la Relazione Prefettizia, seppur priva degli omissis, e null’altro (così come l’Ecc.mo Collegio avrà modo agevolmente di verificare), né nell’allegato cd -rom, che risulta invece vuoto (così come emerge dall’apposita dichiarazione della cancelleria della Sezione I del TAR Lazio, allegata al presente appello, e come da subito denunciato dagli esponenti)”.

“Questa anomala situazione – continua il difensore – ha dato luogo ad un evidentissimo vulnus al diritto di difesa degli esponenti e ad una intollerabile lesione del contraddittorio processuale, tanto più che lo stesso TAR Lazio, con l’ordinanza istruttoria n. 3525/2022, aveva ritenuto indispensabile che il Ministero versasse in atti tutta la documentazione richiamata dalla Relazione prefettizia e sulla base della quale essa era stata assunta, e ciò proprio per avere a disposizione, e in maniera compiuta, ogni elemento necessario per assumere poi la sua decisione, in una vicenda peraltro così delicata quale quella in esame. Credo, a questo punto, sia inutile sottolineare che la detta ordinanza istruttoria è rimasta, invece, ineseguita sotto questo profilo”. In secondo luogo, la difesa dell’Amministrazione disciolta, ha inteso smontare punto su punto i presunti addebiti emersi da una relazione, redatta dalla Commissione di Accesso, che  è apparsa più una relazione informativa di P.G., che non una relazione riportante atti e/o attività mirate ad agevolare l’infiltrazione del malaffare nella pubblica amministrazione della città. A tal proposito il legale romano ha evidenziato che: “In quest’ottica, gli assunti contenuti nella Relazione Prefettizia non possono certo assurgere al rango di assiomi o ad affermazioni valide quasi per principio, senza cioè che vi sia la necessità di dimostrare, sulla scorta di una solida base documentale, la loro effettiva sussistenza”.

E su questo secondo punto che l’avv. prof. Clarizia si è esercitato in una sorta di lezione di matematica sul gioco delle probabilità, e considerato che tutti gli appunti menzionati nella relazione risultano essere stati puntualmente sconfessati e soddisfatti, negli atti versati a difesa, risulta molto difficile, sia per gli attori in campo che per un’intera città, comprendere la decisione del Tar di propendere per la formula del “E’ più probabile che non” in relazione ad una presunta infiltrazione mafiosa avversata concretamente, nei fatti, negli atti amministrativi prodotti da un’Amministrazione che ha operato in regime di assoluta trasparenza e correttezza. Questa udienza, che si è tenuta innanzi alla terza sezione, registra, oltre al perseverare dell’assenza dell’Avvocatura in dibattimento, anche l’intervento dell’avv. Siniscalchi che ha sottolineato con determinazione la violazione del principio di non contestazione degli atti in quanto il ministero non ha contestato gli oltre 100 documenti prodotti a difesa dai ricorrenti. La decisone è di diritto attesa nei prossimi 45 gg. Solo una sentenza di Giudici coraggiosi può restituire la dignità violata. 

A giorni l’ardua sentenza!

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