(Red) – A circa due anni dall’avvio del procedimento, volto a decidere sull’incandidabilità dei 14 ex amministratori stabiesi convenuti davanti al Collegio della I^ sezione Civile del Tribunale di Taz, presieduto dalla dott.ssa Lopiano, e dopo ben 120 giorni trascorsi, dalle conclusioni del 26 settembre 2023, abbiamo finalmente ottenuto la pubblicazione della tanto attesa, quanto invocata, sentenza, sebbene l’esito avrebbe dovuto aver luogo, così come prevede la vigente normativa, in un lasso di tempo di gran lunga molto inferiore. Invero e pur volendo comprendere la difficoltà del procedimento, di una sentenza molto importante per gli uomini e le donne convenuti  compreso il coinvolgimento dei propri affetti familiari, non è per niente trascurabile che gli stessi abbiano dovuto attendere ben quattro mesi per conoscerne l’esito, a differenza di coloro (riferito agli ex-amministratori di Torre Annunziata), che nell’analogo procedimento per conoscere i loro destini, la stessa sezione ha impiegato appena quattro mesi per sentenziare, fase dibattimentale compresa. E’ comprensibile ed acclarato che i due scioglimenti non siano per nulla comparabili, preso atto delle diverse dinamiche che a Torre hanno fatto registrare, tra l’altro, gli arresti dell’ex Vicesindaco e di uno dei Dirigenti più importante dell’Ente, ma la ridondanza del procedimento attivato per l’incandidabilità degli ex amministratori stabiesi significa che la valutazione dei fatti addebitati è risultata essere molto più complessa e cervellotica agli occhi del Tribunale. Una sentenza che ha visto pronunciate l’incandidabilità per l’ex Sindaco ing. Gaetano Cimmino, per l’ex assessore ai lavori pubblici ing. Giovanni Russo, per l’ex Vicesindaco e assessore all’urbanistica ing. Fulvio Calì ed infine per il dott. Emanuele D’Apice, ex Presidente del Consiglio. Mentre la richiesta per l’incandidabilità, avanzata dal Ministero degli Interni nei confronti di altri 10 ex amministratori (ex assessori e consiglieri comunali convenuti), è stata rigettata dal collegio giudicante in quanto alcun fatto contestato risultava addebitabile ai fini della limitazione temporanea del diritto all’elettorato passivo.      

Non sfugge dalla lettura della motivazione adottata dal Collegio giudicante che, in relazione alla posizione di Russo Giovanni di Dio (per non parlare delle motivazioni addotte per Cimmino, D’Apice e Calì), per capire che la presunta infiltrazione della camorra nei gangli dell’Ente, nel caso si fosse effettivamente concretizzata, non è stata di certo favorita e/o agevolata dal comportamento degli amministratori sanzionati, in quanto il controllo sull’operato dei dirigenti e funzionari dell’Ente risulta, secondo la normativa in vigore, essere di esclusiva competenza del Segretario Generale che è il capo del personale e ne è il responsabile.

Ecco la motivazione  addotta nell’atto sanzionatorio a carico dell’Assessore ai LL.PP. :“Nel contestare ogni addebito a suo carico il resistente (Russo Giovanni di Dio) evidenzia che non vi è alcuna rappresentazione, nella relazione prefettizia, di una sua condotta omissiva o commissiva assunta durante la sua carica che abbia dato luogo ad una “cattiva gestione della cosa pubblica.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, sul predetto resistente atteso il ruolo ricoperto di assessore ai lavori pubblici fino ad epoca prossima all’insediamento della commissione di accesso, grava la responsabilità omissiva in relazione al potere di indirizzo e controllo relativamente ai settori di amministrazione cui era preposto in cui come sopra osservato, invece, venivano rilevate numerose illegittimità e violazioni di legge; ciò tanto più ove si consideri che anche agli assessori compete, ai sensi dell’art 109 TUEL, un generale potere di controllo e sanzione dell’operato dei dirigenti ed il dovere di intervenire a fronte di gravi e reiterate responsabilità in capo a questi ultimi”. Pertanto alla luce di questo fondamentale passaggio, in virtù del quale il Collegio sanziona l’ing. Russo Giovanni di Dio (insieme agli ingegneri Cimmino e Calì) con l’incandidabilità, emerge tanto chiara, quanto lampante, la responsabilità del Dirigente preposto al controllo degli atti amministrativi prodotti dal settore di propria competenza, nonché dalla segretaria generale dell’Ente che, in quanto Dirigente Apicale, aveva l’obbligo di verificare la legittimità dei provvedimenti adottati dai propri subalterni. In sostanza, il provvedimento di scioglimento ha fondato le basi di questa decisione su alcuni provvedimenti afferenti la determina dirigenziale n. 168 del 28.09.2021 a firma del dirigente del settore “Ambiente”, nella quale non si ritengono sussistenti le condizioni per una risoluzione del contratto di appalto in essere con la società “Due A Tecnology s.r.l.” subentrata, nel corso di un trasferimento di ramo di azienda dalla società AM Tecnology s.r.l., a far data dal 1° di gennaio 2021; sul provvedimento per l’avvenuto affidamento della spiaggia libera di Pozzano alla società Den Service Cooperativa s.r.l. tra i cui dipendenti figuravano soggetti legati presumibilmente al clan D’Alessandro; ancora sull’affidamento realizzato con procedura negoziata in relazione al quale risultava pervenuta la sola offerta della Lumir s.r.l.; in pratica quest’ultimo risultava essere l’ennesimo affidamento diretto sotto soglia e senza indicazione, nella relativa determina, della motivazioni della scelta dell’affidatario che, secondo un articolo pubblicato in data 21 marzo 2021 dalla nostra testata, risultava già destinatario di un provvedimento restrittivo emanato della Prefettura di Napoli. Invero, questo potente Dirigente, è stato addirittura premiato con provvedimento Commissariale datato novembre 2022 (della Commissione Anticamorra) che ha scatenato un terremoto mediatico sulla “bontà” dell’atto, tanto da mobilitare molte testate giornalistiche nazionali e imponenti troupe televisive che per giorni hanno assediato Palazzo Farnese. Da notare poi, in relazione all’affidamento alla Lumir, che radio Farnese da tempo mormorava su di un presunto rapporto di parentela, esistente tra il Dirigente del settore cimiteriale e i titolari della ditta in questione, di cui non esiste traccia di alcuna comunicazione, che sarebbe dovuta essere inoltrata dallo stesso Dirigente alla Segretaria Generale in ottemperanza a quelle che sono le normative vigenti, regolate da un’apposita circolare dell’ANAC, in particolare poi in presenza di un singolare affidamento diretto realizzato, tra l’altro, attraverso una procedura negoziata.

Se questo è il contenuto di parte della sentenza, innanzi summenzionata, sovviene da pensare, e non solo agli uomini e donne di questa redazione, i motivi per i quali gli stessi dirigenti, in uno all’organo apicale dell’Ente, non siano risultati destinatari di provvedimenti sanzionatori e/o di eventuali procedimenti giudiziari, anch’essi peraltro previsti dalla normativa, che regolano lo scioglimento dei Consigli Comunali per infiltrazioni camorristiche. Il seguito, relativo al contenuto della sentenza, lo tratteremo nella seconda parte di questa incredibile storia di giustizia tutta “stabiese”!  FINE PRIMA PARTE

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