(Red) – “Gli atti della relazione della commissione d’accesso sono coperti dal Segreto di Stato”. Questa la determinazione, della Prefettura di Napoli, con la quale ha bocciato la richiesta di ostensione avanzata dal sindaco uscente Gaetano Cimmino, unitamente agli assessori Gaetano De Stefano, Antonio Cimmino e Amedeo Di Nardo e ai consiglieri Annamaria De Simone e Catello Tito. La Prefettura ha evidenziato come quegli atti possono essere esibiti solo se “è l’Autorità giudiziaria a richiederla”. In particolare, “l’inostensibilità dei documenti” va nell’ottica di “salvaguardare le risultanze delle attività di prevenzione e repressione dei reati, ponendosi tali attività su un piano cautelare amministrativo, da ritenersi prioritario nella lotta al crimine organizzato ed alla subdola ingerenza dell’infiltrazione camorristica nel tessuto degli Enti locali, ovvero in generale nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni”. In sostanza, la relazione stilata dagli ispettori della commissione d’accesso non è consultabile se non su espressa richiesta della magistratura. Ma la vita riserva sorprese in tutte le sue sfaccettature e, sorpresa delle sorprese, ecco spuntare un quesito, posto dal Ministero dell’Interno al Consiglio di Stato contraddistinto dal Numero Affare 01416/2020, in relazione all’accesso agli atti prodromici all’adozione del provvedimento di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata (articolo 143 del D.lgs 18 agosto 2000, n°267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che, vista la nota n°16410 del 30 novembre 2020 di Minintern, è emerso che: “  A giudizio del C.G.A.R.S., l’intangibilità del diritto di difesa non può incontrare deroghe nelle esigenze di riservatezza invocate dalle autorità pubbliche, sicché, “ove la P.A. intenda “segretare” o tenere comunque riservati determinati atti, non può al tempo stesso pretendere di utilizzarli come supporto “indirettamente” motivazionale alla condotta amministrativa”. E da qui una serie di riflessioni che, alla luce della sintesi interpretativa di tali disposizioni, il Consiglio di Stato ha desunto il principio secondo cui “l’Amministrazione, ferma restando l’autonomia decisionale correlata all’esercizio della potestà discrezionale, non può negare in via assoluta l’ostensione della documentazione classificata, prodotta o comunque detenuta per ragioni inerenti le proprie funzioni istituzionali, né tantomeno non ottemperare all’ordine del giudice di rendere disponibile tale documentazione, laddove l’accesso si renda necessario per difendere interessi giuridici di chi ne abbia legittimamente titolo”. Una circostanza molto importante e chiara, per cui tanto dimostra, senza mezzi termini, che l’Ostensibilita’ è stata negata illegittimamente in quanto “la richiesta è stata fatta proprio per fini difensivi” e che solo per motivi di opportunità si paventa la scelta di chiedere al Presidente del Tar ex art 65 cpa di ordinarne il deposito. Un pasticcio prodromo di un “Ingorgo Giudiziario” lungo e tormentato? Noi non lo sappiamo, ma sicuramente continueremo a seguire con estremo interesse una vicenda sulla quale urge fare chiarezza nell’interesse della città e dei cittadini stabiesi!

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