(Red)- Dopo l’esito delle elezioni amministrative a Castellammare di Stabia, giunge in città un’altra clamorosa notizia, che ha portata meno generale ma che risulta altrettanto importante, sia per gli addetti ai lavori sia per la città, considerando che – quando si parla di diritti – il problema non è solo di chi lo vive, ma assume senz’altro portata generale.

Dunque, in data 4 giugno 2024 è stato emesso provvedimento ( e stamattina è stato comunicato), il provvedimento reso dalla Corte di Appello di Napoli all’esito del giudizio di impugnazione, con il quale la signora Annamaria De Simone (consigliere comunale uscente) ha avuto ulteriore giustizia delle sue doglianze, nel procedimento civile di incandidabilità intentato ai suoi danni dal nefando com.

Seguendo proprio l’iter ricostruttivo della sentenza, i fatti possono essere così riassunti: con sentenza n. 279 del 25.1.2024 il Tribunale di Torre Annunziata accolse la richiesta del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli di incandidabilità alle elezioni di alcuni esponenti dell’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, a seguito del decreto di scioglimento del consiglio comunale del predetto comune del 28/2/2022 ai sensi dell’art. 143 D. L.vo n. 267/2000. Con la predetta sentenza – che, in verità, avrebbe dovuto avere forma di decreto –  il Tribunale accolse la domanda nei confronti di Gaetano Cimmino, Giovanni di Dio Russo, Fulvio Calì ed Emanuele D’Apice, mentre la richiesta fu decisamente respinta nei confronti di Annamaria De Simone e di altri soggetti.

Avverso tale sentenza ha proposto reclamo Annamaria De Simone (nel giudizio NRG 524/2024) ritenendo ingiusta la compensazione delle spese di lite effettuata dalla 1^ Sezione Civile del Tribunale di Torre Annunziata nonostante il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti e la sostanziale soccombenza delle controparti(ndr Ministero dell’Interno e della Prefettura di Napoli). Nell’ambito del medesimo giudizio Emanuele D’Apice ha proposto reclamo incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la propria incandidabilità, ritenendo insussistenti i relativi presupposti.

Con separato reclamo (iscritto al NRG 1350/2024) il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno impugnato la sentenza chiedendone la riforma nella parte in cui non ha
precisato che l’incandidabilità dichiarata ha efficacia per i due turni elettorali successivi alla definitività del provvedimento emanato all’esito del presente giudizio.

Nel giudizio riunito ha proposto reclamo incidentale Fulvio Calì chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la propria incandidabilità, ritenendo insussistenti i relativi presupposti. All’udienza del 14/5/2024 la Corte d’appello, disposta la riunione dei due giudizi, si è riservata per la decisione.

Una decisione arrivata ieri in mattinata con il seguente dispositivo:

La Corte, definitivamente pronunciando sui reclami ex art. 739 c.p.c. avverso la sentenza n.279 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 25/1/2024, così provvede:

A) accoglie il reclamo proposto da Annamaria De Simone e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell’Interno e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli al pagamento in solido, in suo favore, delle spese processuali del primo grado di giudizio liquidate in € 6.713,00 per compensi ed € 1.006,95 per spese generali di difesa e rappresentanza, con attribuzione agli avv.ti Carmine Iovino e Ylenia Zaira Alfano;

B) accoglie i reclami proposti da Emanuele D’Apice e Fulvio Calì e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta nei loro confronti la domanda di dichiarazione di incandidabilità”.

Una sentenza vera, equa e giusta che fa definitivamente chiarezza sulle reali motivazioni che hanno determinato uno “scioglimento politico” fortemente voluto, da quelle forze del Csx stabiese, con il supporto ed il sostegno di alcuni “pezzi” anomali dello stato che avevano prestabilito a monte, ed in sedi diverse, le sorti della nostra città.  

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